LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE
Con la presente informiamo che per effetto di un emendamento approvato al Decreto Milleproroghe (Art. 3 comma 6 septies D.L. 228/2021 – convertito dalla legge n. 15 del 25/02/2022) il limite del contante, fino al 31 Dicembre 2022, è tornato a € 1.999,99.
Con la presente ricordiamo che l'articolo 18 del Decreto Fiscale numero 124 del 26 ottobre 2019, convertito dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, ha modificato i limiti di trasferimento di denaro contante sanciti dall’articolo 49 del decreto legislativo 231 del 21 novembre 2007, prevedendo una progressiva riduzione del limite, in particolare:
- € 2.999,99 = a decorrere dal 1 gennaio 2016 al 30 giugno 2020;
- € 1.999,99 = a decorrere dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
DAL 1 GENNAIO 2022 IL LIMITE SCENDE A € 999,99
In estrema sintesi
trasferimenti pari o superiori a €
1.000,00 (Euro Mille/00), a prescindere dalla causa o dal titolo, sono vietati anche quando siano
effettuati con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. Si considera frazionata
un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore
al tetto stabilito, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente
inferiori a quel limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo
di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza
dell’operazione frazionata quando ricorrono elementi per ritenerla tale.
Le operazioni d’importo pari o superiori a € 1.000,00 (Euro Mille/00) devono essere effettuate con strumenti di pagamento tracciabili.
Resta comunque impregiudicata la possibilità di disporre trasferimenti di somme superiori alla predetta soglia ma esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane Spa., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.